Studio Legale Brescia

Assistenza legale per unioni civili in Legnano, Milano, Varese, Cernobbio, Sondrio e Bormio

 

La legge del 20 maggio 2016 n. 76, rinominata Legge Cirinnà, rappresenta la più recente riforma del diritto di famiglia italiano. I cambiamenti apportati dalla Legge sono molti e riguardano sia la legittimazione delle coppie dello stesso sesso sia la possibilità per le coppie conviventi di regolare gli effetti patrimoniali della loro convivenza, a prescindere dal sesso dei componenti.

Lo Studio Legale Brescia offre servizi di consulenza ed assistenza legale a coppie che vogliono intraprendere la strada dell’unione civile o che hanno deciso di interrompere il rapporto.
Professionalità, sensibilità e massima attenzione nella gestione delle necessità degli assistiti, insieme ad una grande capacità di ascolto dei clienti sono i punti di forza dei nostri legali, che sono in grado di fornire assistenza ai clienti qualsiasi sia la loro richiesta nell’ambito delle unioni civili.

Per la costituzione di un’unione civile non è richiesto l’intervento di un legale. Basterà, infatti, che la coppia di rechi all’Ufficio di Stato Civile comunale, accompagnato da due testimoni, e che dichiari di fronte all’ufficiale la sua volontà perfezionare di fronte alla legge il vincolo personale che lega le due parti.

Una volta ufficializzata l’unione, le due parti avranno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione. L’unione è valida solo se registrata presso l’archivio dello stato civile. Il documento deve contenere i dati anagrafici delle parti, la residenza, il tipo di regime patrimoniale scelto e l’identità e la residenza dei testimoni.

Lo Studio Legale Brescia può aiutare le coppie di fatto a definire tutti gli aspetti relativi alla gestione del patrimonio, ai diritti e doveri dei partner, all’eredità, alle successioni ed alla definizione di contratti pre unione. Non solo, siamo disponibili anche per consulenze relative agli aspetti giuridici più tecnici.

Il nostro team offre assistenza anche per scioglimenti ed annullamenti di unioni civili. Nel primo caso, la volontà di scioglimento deve essere espressa davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione della costituzione dell’unione civile. Decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà, le parti possono percorrere una di queste strade: giudiziale (Tribunale Ordinario) ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, amministrativa di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12 della Legge 10 novembre 2014 n.162, oppure procedere con la negoziazione assistita dagli avvocati ai sensi dell’art. 6 della Legge 10 novembre 2014 n. 162. In caso di annullamento, la richiesta deve essere presentata al tribunale distrettuale.