Come già annunciato, dal 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio anche per accedere al luogo di lavoro.
Ma quali saranno le regole a cui dovranno sottostare i datori di lavoro, per rispettare la normativa e al tempo stesso la privacy dei lavoratori?
Chi controlla il green pass?
All’ingresso, la certificazione di tutti i dipendenti potrà essere controllata dal datore di lavoro stesso, per esempio nelle piccole aziende (che sono la maggioranza di quelle italiane https://www.istat.it/it/archivio/238337), oppure potranno essere incaricate una o più persone a svolgere il compito, tramite delega scritta prima del 15 ottobre.
Nel caso in cui il datore di lavoro svolga un’attività lavorativa all’interno dell’azienda, sarà tenuto al possesso del green pass, che dovrà essere controllato da una persona diversa in azienda.
Il responsabile dei controlli non sarà obbligato a seguire una formazione, ma sicuramente è consigliabile, affinché i controlli avvengano in ottemperanza del Dl 127 e per evitare eventuali multe a carico del datore di lavoro.
Anche i vigilantes di ditte esterne possono essere incaricati delle verifiche, ma è necessario regolamentare la cosa tramite una policy interna, in particolare tenendo conto dei loro profili in materia di privacy.
Chi controlla il green pass del lavoratore, in ogni caso, avrà anche la facoltà di chiedere un documento d’identità, in caso di dubbio.
Nel caso in cui il portiere dell’edificio in cui si svolge l’attività lavorativa sia assunto da una ditta esterna, è consigliabile che questi sia controllato dalla ditta da cui è assunto, ma è consigliabile che anche l’amministratore dell’azienda presso cui presta servizio faccia i dovuti controlli.
Negli studi associati di liberi professionisti, la responsabilità del controllo è in capo al legale rappresentante, se non viene designata una persona addetta al controllo.
Di conseguenza, è il legale rappresentante ad avere l’onere di pagare le sanzioni per le eventuali irregolarità.
A chi deve essere controllato il green pass?
Non solo i dipendenti diretti e il datore di lavoro dell’azienda, ma anche i fornitori: in particolare, tutti i professionisti che prestano attività lavorativa nel luogo di lavoro, anche se stagisti o volontari, dovranno esibire la certificazione all’ingresso.
Rientrano nella casistica anche i lavoratori edili che prestano servizio nel cantiere di un’altra impresa (per esempio nel caso di un lavoro in appalto) e i lavoratori autonomi che si recano in ditta per svolgere i propri servizi.
Anche colf, badanti, baby sitter e tutti i professionisti e le professioniste che svolgono attività lavorative in case private dovranno mostrare il green pass al datore di lavoro, come specificato anche nelle FAQ del Governo.
Per la privacy, il datore di lavoro non potrà conservare le informazioni del green pass (come ad esempio la sua validità, che rivelerebbe se il dipendente è vaccinato o meno), ma dovrà solamente tracciare ogni giorno su un registro data, ora, accertatore, soggetto ed esito del controllo.
Attualmente non è chiara la normativa per quanto riguarda il controllo del green pass ai clienti che accedono agli uffici dell’azienda. Le indicazioni infatti per ora riguardano solamente i lavoratori, e ci si aspetta un chiarimento a riguardo in sede di conversione del decreto.
Cosa succede se il green pass non c’è
Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di green pass, non può essere messo in ferie, né usufruire dello smart working per aggirare l’obbligo di certificato.
Il dipendente che dal 15 ottobre non presenta un green pass valido, quindi, è considerato automaticamente assente ingiustificato, e di conseguenza perderà la retribuzione per ogni giorno in cui non sarà in grado di esibire la certificazione, pur mantenendo il posto di lavoro.
In caso di irregolarità, il datore di lavoro avrà l’onere di segnalarle al Prefetto, pena la sanzione.
Allo scopo di assicurarsi che tutti rispettino le regole, in azienda possono essere condotti accertamenti sull’osservanza della normativa da parte dell’azienda sanitaria locale e dell’ispettorato nazionale del lavoro.
Nel caso in cui in azienda un lavoratore sia sprovvisto di green pass, le sanzioni a carico del datore di lavoro vanno da 400 a 1000€, che si moltiplicano se si dovesse accertare mediante ispezione che il lavoratore sta lavorando senza certificazione da diversi giorni.
È possibile per il datore di lavoro chiedere prima del 15 ottobre al lavoratore se è provvisto del green pass, a puro scopo organizzativo interno e senza che il lavoratore sia obbligato a esibirlo.
Scopri come lo Studio Legale Brescia può aiutarti ad adattare il tuo ufficio alle norme vigenti in materia di privacy, anche con l’obbligo di green pass sul lavoro.
Contattaci per saperne di più.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Commenti recenti